PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Transizione dalla tecnologia analogica alla tecnologia digitale delle reti di trasmissione via etere terrestre).

      1. Le trasmissioni televisive dei programmi e dei servizi multimediali su frequenze terrestri devono essere irradiate esclusivamente in tecnica digitale entro il 31 dicembre 2010.
      2. Dal 1o gennaio 2011, e comunque a decorrere dalla data della completa conversione delle reti televisive, i soggetti autorizzati a fornire contenuti in ambito nazionale che svolgono anche attività di operatore di rete sono tenuti alla separazione societaria.
      3. Al fine di ottimizzare l'uso dello spettro elettromagnetico nella fase di transizione alla tecnologia digitale, la presente legge promuove forme di associazione tra imprese o iniziative analoghe per la gestione comune delle risorse frequenziali.

Art. 2.
(Limiti ai ricavi complessivi del settore televisivo).

      1. Al comma 5 dell'articolo 43 del testo unico della radiotelevisione, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, dopo le parole: «commi 7, 8, 9,» ovunque ricorrano, è inserita la seguente: «9-bis,».
      2. Al comma 9 dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, le parole: «Fermo restando il divieto di costituzione di posizioni dominanti nei singoli mercati che compongono il sistema integrato delle comunicazioni» sono sostituite dalle seguenti: «Fermi restando il divieto di costituzione di posizioni dominanti nei singoli mercati che compongono il sistema integrato delle

 

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comunicazioni e i limiti di cui al comma 9-bis».
      3. Dopo il comma 9 dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come modificato dal presente articolo, è inserito il seguente:

      «9-bis. I soggetti destinatari di autorizzazioni o di concessioni televisive in ambito nazionale anche per il servizio pubblico non possono, né direttamente né attraverso soggetti controllati o collegati ai sensi dei commi 14 e 15, conseguire ricavi superiori al 30 per cento dei ricavi complessivi del settore televisivo in ambito nazionale riferito alle trasmissioni via etere terrestre in tecnica analogica e digitale, via satellite e via cavo, derivanti dal finanziamento del servizio pubblico al netto dei diritti dell'erario, da pubblicità, da proventi da convenzioni e da ricavi derivanti da offerte televisive a pagamento».

Art. 3.
(Disposizioni in materia di capacità trasmissiva).

      1. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni cura l'allocazione della capacità trasmissiva e assicura l'accesso alla medesima da parte di soggetti autorizzati a fornire contenuti in ambito nazionale che non siano collegati o controllati da soggetti che svolgono sia attività di operatore di rete sia attività di fornitura di contenuti.
      2. Per le finalità di cui al comma 1 e sulla base delle procedure definite con i decreti di cui al comma 4, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ferma restando la titolarità del diritto di uso delle frequenze, dispone per ciascun operatore in posizione dominante la progressiva cessione di quote crescenti di capacità trasmissiva fino al raggiungimento di una quota non superiore al 20 per cento della capacità trasmissiva totale entro il termine di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e comunque non oltre

 

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il termine del 31 dicembre 2010 fissato per il passaggio alla tecnologia digitale ai sensi dell'articolo 1, comma 1.
      3. La capacità trasmissiva ceduta dagli operatori dominanti ai sensi del comma 2 è allocata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in modo trasparente e non discriminatorio sulla base delle richieste dei fornitori di contenuti e di servizi nonché di considerazioni di interesse pubblico, fatte salve quote di riserva a favore dell'emittenza locale.
      4. Con uno o più decreti emanati dal Ministro delle comunicazioni, previo parere dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato e dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, sono definite le procedure per l'attuazione del presente articolo.

Art. 4.
(Disposizioni in materia di emittenza locale).

      1. Nelle more dell'adozione del nuovo piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, le frequenze che si rendono disponibili sono cedute in via prioritaria a soggetti titolari di concessioni o di autorizzazioni per la radiodiffusione televisiva in tecnica digitale in ambito locale sulla base di condizioni eque, trasparenti e non discriminatorie che tengono conto della dimensione d'impresa e della qualità della programmazione.
      2. I contributi a favore delle emittenti televisive locali previsti dall'articolo 23 della legge 5 marzo 2001, n. 57, e successive modificazioni, sono assegnati per il sostegno degli investimenti destinati all'ammodernamento, all'ampliamento e alla realizzazione di infrastrutture per la radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale e per la costituzione di consorzi tra emittenti per la gestione comune di risorse tecniche e frequenziali.

 

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Art. 5.
(Rilevazione degli indici di ascolto e di diffusione dei mezzi di comunicazione).

      1. L'attività di rilevazione degli indici di ascolto e di diffusione dei diversi mezzi di comunicazione costituisce un servizio di interesse generale a garanzia del pluralismo e della concorrenza nel sistema della comunicazione. Nel settore radiofonico e televisivo essa è svolta tenendo conto delle diverse tecnologie e piattaforme trasmissive esistenti.
      2. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nello svolgimento delle competenze ad essa attribuite ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera b), numero 11), della legge 31 luglio 1997, n. 249, istituisce un comitato tecnico in collaborazione con l'Istituto nazionale di statistica e con i soggetti che effettuano attività di rilevazione degli indici di ascolto del settore televisivo per assicurare l'uniformità e la correttezza dei metodi di campionamento e di rilevazione dei dati. Nell'esercizio delle medesime competenze, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni favorisce, altresì, forme di partecipazione allargata di soggetti indipendenti negli organi amministrativi e tecnici dei soggetti che effettuano le rilevazioni degli indici di ascolto del settore televisivo e stabilisce i contenuti delle note informative di cui al comma 3.
      3. I risultati delle rilevazioni degli indici di ascolto del settore televisivo possono essere diffusi soltanto se corredati da una nota informativa sui metodi di campionamento e di rilevazione dei dati utilizzati ai sensi del comma 2.

Art. 6.
(Catasto delle infrastrutture).

      1. Il repertorio dei siti previsti dal Piano nazionale integrato di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva terreste in tecnica digitale, di cui alla delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 399/03/CONS del

 

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12 novembre 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 22 del 28 gennaio 2004, è integrato con i dati relativi a tutti gli impianti di messa in onda, multiplazione, distribuzione e diffusione delle risorse frequenziali che consentono la trasmissione dei programmi televisivi agli utenti.
      2. Ai fini di cui al comma 1 gli operatori di reti televisive sono tenuti, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla registrazione degli schemi completi delle reti e delle frequenze a qualunque titolo o utilizzate con le modalità e secondo i criteri stabiliti con decreto del Ministro delle comunicazioni. La mancata registrazione nel termine previsto dal primo periodo comporta l'automatica decadenza dal titolo abilitante per l'esercizio delle attività di gestione della rete.

Art. 7.
(Sanzioni).

      1. In caso di inottemperanza agli ordini dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per la violazione delle disposizioni del comma 9-bis dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, introdotto dall'articolo 2 della presente legge, la medesima Autorità, con le procedure stabilite con proprio regolamento ai sensi dell'articolo 51 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 177 del 2005, irroga una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore al 2 per cento e non superiore al 5 per cento del fatturato realizzato nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla notifica della contestazione effettuata.
      2. Qualora la violazione sia nuovamente accertata successivamente all'irrogazione della sanzione di cui al comma 1, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni dispone, nei confronti del soggetto esercente l'emittente televisiva o del fornitore di contenuti, la sospensione dell'attività per un periodo da uno a dieci giorni

 

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e, nei casi più gravi, per un periodo non superiore a sei mesi.
      3. Se la violazione delle disposizioni comunque persiste successivamente alla sospensione disposta ai sensi del comma 2, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni può disporre la revoca del titolo abilitativo, informandone il Ministero delle comunicazioni.

Art. 8.
(Dismissione della partecipazione dello Stato nella società RAI-Radiotelevisione italiana Spa).

      1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge si procede alla scissione della società RAI-Radiotelevisione italiana Spa in tre società che assumono, rispettivamente, la denominazione di «RAI-1», «RAI-2» e «RAI-3», controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile da una società capogruppo che mantiene la denominazione di «società RAI radiotelevisione italiana Spa». A ciascuna delle società RAI-1, RAI-2 e RAI-3, indipendentemente dall'assetto societario, sono assegnate in uso le frequenze rientranti nella disponibilità della società RAI-Radiotelevisione italiana Spa che, al momento della scissione, sono da essa utilizzate per la trasmissione dei programmi contraddistinti rispettivamente dai marchi editoriali «Rai Uno», «Rai Due» e «Rai Tre».
      2. La società RAI-2, il cui capitale è interamente di proprietà della società RAI-Radiotelevisione italiana Spa è dedicata esclusivamente all'erogazione del servizio pubblico generale radiotelevisivo e ad essa non si applica quanto stabilito dal comma 5 dell'articolo 45 del testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.
      3. La società RAI-3, di proprietà della società RAI-Radiotelevisione italiana Spa e il cui capitale può essere acquisito dalle regioni nel limite stabilito dal comma 7 del presente articolo, eroga attività di servizio

 

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pubblico generale radiotelevisivo secondo le modalità stabilite nei contratti regionali di servizio ed è finanziata dal canone di abbonamento di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, e successive modificazioni.
      4. La società RAI-1 è costituita nella forma della società per azioni e opera sul mercato alle stesse condizioni degli altri operatori commerciali.
      5. Entro quattro mesi dalla data di costituzione della società RAI-1 è avviato il procedimento per l'alienazione della partecipazione dello Stato nella medesima società, come risultante dall'operazione di cui al comma 1. Tale alienazione avviene mediante offerta pubblica di vendita, in conformità al testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, e ai relativi regolamenti di attuazione, nonché al decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, e successive modificazioni. Con una o più deliberazioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica sono definiti i tempi, le modalità di presentazione, le condizioni e gli altri elementi dell'offerta o delle offerte pubbliche di vendita di cui al presente comma.
      6. Ai fini del comma 5 del presente articolo, non possono essere alienate quote a soggetti che risultano in posizione dominante ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177, come modificato dall'articolo 2 della presente legge, o a soggetti che a seguito dell'acquisizione eccedano i limiti posti dal medesimo articolo 43.
      7. Entro quattro mesi dalla data di costituzione della società RAI-3 è avviato il procedimento di offerta alle regioni di una quota della partecipazione nella medesima società, nel limite del 40 per cento delle azioni.
      8. I commi 3, 4, 5, 6 e 7 dell'articolo 21 della legge 3 maggio 2004, n. 112, sono abrogati.
 

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Art. 9.
(Utilizzo del finanziamento pubblico radiotelevisivo).

      1. Dopo il comma 3 dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, è inserito il seguente:

      «3-bis. Dalla data di costituzione della società RAI-1 i ricavi del canone di abbonamento stabilito ai sensi del comma 3 sono destinati per i due terzi a finanziare i costi sostenuti dalla società concessionaria della fornitura del servizio pubblico generale radiotelevisivo di cui al citato comma 3 e per un terzo a sostenere i costi per l'attività della stessa società RAI-1 nelle more del completamento del processo di dimissione della partecipazione dello Stato nella società».

Art. 10.
(Nuove disposizioni in materia radiotelevisiva).

      1. Dopo l'articolo 47 del testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come modificato dall'articolo 9 della presente legge, è inserito il seguente:

      «Art. 47-bis. - (Contratti di servizio per la produzione e per la diffusione di programmi nell'ambito del servizio pubblico generale radiotelevisivo). - 1. Completato il processo di alienazione della società RAI-1 di cui all'articolo 47, comma 3-bis, e comunque non oltre il termine del 31 dicembre 2010 fissato per il passaggio alla tecnologia digitale, un decimo dei ricavi derivanti dal canone di abbonamento di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, e successive modificazioni, è destinato al finanziamento di programmi che garantiscono il servizio pubblico generale radiotelevisivo secondo i contratti di cui al comma 2.
      2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 45, possono essere stipulati ulteriori contratti di servizio tra il

 

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Ministero e soggetti diversi dalla concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo ai sensi del medesimo comma 1 dell'articolo 45. I contratti di cui al precedente periodo non possono essere stipulati da soggetti che conseguono, anche attraverso soggetti controllati o collegati, ricavi superiori al 10 per cento dei ricavi complessivi del settore televisivo nazionale di cui al comma 9-bis dell'articolo 43. Nei contratti stipulati ai sensi del presente comma sono previste clausole penali e risolutive per i casi di violazione degli obblighi ivi definiti.
      3. I programmi finanziati ai sensi del comma 1 sono diffusi in chiaro in ambito nazionale e non possono subire interruzioni pubblicitarie né essere sponsorizzati. Essi hanno contenuti rispondenti ai seguenti criteri:

          a) arricchimento del contenuto educativo della programmazione, con particolare riferimento a quella rivolta ad un pubblico in età scolare o prescolare, che tiene conto delle esigenze e della sensibilità della prima infanzia e dell'età evolutiva;

          b) rafforzamento del pluralismo informativo attraverso informazione e approfondimento dei fatti e delle notizie relativi al contesto socio-economico, culturale e politico nazionale;

          c) promozione dell'identità culturale nazionale ed europea.

      4. L'Autorità provvede alla verifica dell'adempimento dei compiti definiti nei contratti di servizio con le modalità stabilite dai commi da 1 a 6 dell'articolo 48, procedendo, a seconda della gravità dell'inadempimento, all'irrogazione delle penali previste dal contratto o alla risoluzione del contratto medesimo.
      5. Il Ministro delle comunicazioni, sentita l'Autorità e acquisito il parere della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, stabilisce con proprio decreto i criteri, le modalità di riparto nonché i meccanismi di controllo per l'impiego

 

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delle risorse destinate al finanziamento del servizio pubblico generale radiotelevisivo da assegnare a soggetti diversi dalla società concessionaria della fornitura del servizio, nel rispetto dei princìpi di cui all'articolo 7 e dei princìpi di trasparenza, di concorrenza e di non discriminazione.
      6. I programmi finanziati ai sensi del comma 1 sono resi disponibili alla società concessionaria della fornitura del servizio pubblico radiotelevisivo ai fini della loro conservazione negli archivi storici e televisivi».