1. Le trasmissioni televisive dei programmi e dei servizi multimediali su frequenze terrestri devono essere irradiate esclusivamente in tecnica digitale entro il 31 dicembre 2010.
2. Dal 1o gennaio 2011, e comunque a decorrere dalla data della completa conversione delle reti televisive, i soggetti autorizzati a fornire contenuti in ambito nazionale che svolgono anche attività di operatore di rete sono tenuti alla separazione societaria.
3. Al fine di ottimizzare l'uso dello spettro elettromagnetico nella fase di transizione alla tecnologia digitale, la presente legge promuove forme di associazione tra imprese o iniziative analoghe per la gestione comune delle risorse frequenziali.
1. Al comma 5 dell'articolo 43 del testo unico della radiotelevisione, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, dopo le parole: «commi 7, 8, 9,» ovunque ricorrano, è inserita la seguente: «9-bis,».
2. Al comma 9 dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, le parole: «Fermo restando il divieto di costituzione di posizioni dominanti nei singoli mercati che compongono il sistema integrato delle comunicazioni» sono sostituite dalle seguenti: «Fermi restando il divieto di costituzione di posizioni dominanti nei singoli mercati che compongono il sistema integrato delle
«9-bis. I soggetti destinatari di autorizzazioni o di concessioni televisive in ambito nazionale anche per il servizio pubblico non possono, né direttamente né attraverso soggetti controllati o collegati ai sensi dei commi 14 e 15, conseguire ricavi superiori al 30 per cento dei ricavi complessivi del settore televisivo in ambito nazionale riferito alle trasmissioni via etere terrestre in tecnica analogica e digitale, via satellite e via cavo, derivanti dal finanziamento del servizio pubblico al netto dei diritti dell'erario, da pubblicità, da proventi da convenzioni e da ricavi derivanti da offerte televisive a pagamento».
1. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni cura l'allocazione della capacità trasmissiva e assicura l'accesso alla medesima da parte di soggetti autorizzati a fornire contenuti in ambito nazionale che non siano collegati o controllati da soggetti che svolgono sia attività di operatore di rete sia attività di fornitura di contenuti.
2. Per le finalità di cui al comma 1 e sulla base delle procedure definite con i decreti di cui al comma 4, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ferma restando la titolarità del diritto di uso delle frequenze, dispone per ciascun operatore in posizione dominante la progressiva cessione di quote crescenti di capacità trasmissiva fino al raggiungimento di una quota non superiore al 20 per cento della capacità trasmissiva totale entro il termine di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e comunque non oltre
1. Nelle more dell'adozione del nuovo piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, le frequenze che si rendono disponibili sono cedute in via prioritaria a soggetti titolari di concessioni o di autorizzazioni per la radiodiffusione televisiva in tecnica digitale in ambito locale sulla base di condizioni eque, trasparenti e non discriminatorie che tengono conto della dimensione d'impresa e della qualità della programmazione.
2. I contributi a favore delle emittenti televisive locali previsti dall'articolo 23 della legge 5 marzo 2001, n. 57, e successive modificazioni, sono assegnati per il sostegno degli investimenti destinati all'ammodernamento, all'ampliamento e alla realizzazione di infrastrutture per la radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale e per la costituzione di consorzi tra emittenti per la gestione comune di risorse tecniche e frequenziali.
1. L'attività di rilevazione degli indici di ascolto e di diffusione dei diversi mezzi di comunicazione costituisce un servizio di interesse generale a garanzia del pluralismo e della concorrenza nel sistema della comunicazione. Nel settore radiofonico e televisivo essa è svolta tenendo conto delle diverse tecnologie e piattaforme trasmissive esistenti.
2. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nello svolgimento delle competenze ad essa attribuite ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera b), numero 11), della legge 31 luglio 1997, n. 249, istituisce un comitato tecnico in collaborazione con l'Istituto nazionale di statistica e con i soggetti che effettuano attività di rilevazione degli indici di ascolto del settore televisivo per assicurare l'uniformità e la correttezza dei metodi di campionamento e di rilevazione dei dati. Nell'esercizio delle medesime competenze, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni favorisce, altresì, forme di partecipazione allargata di soggetti indipendenti negli organi amministrativi e tecnici dei soggetti che effettuano le rilevazioni degli indici di ascolto del settore televisivo e stabilisce i contenuti delle note informative di cui al comma 3.
3. I risultati delle rilevazioni degli indici di ascolto del settore televisivo possono essere diffusi soltanto se corredati da una nota informativa sui metodi di campionamento e di rilevazione dei dati utilizzati ai sensi del comma 2.
1. Il repertorio dei siti previsti dal Piano nazionale integrato di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva terreste in tecnica digitale, di cui alla delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 399/03/CONS del
1. In caso di inottemperanza agli ordini dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per la violazione delle disposizioni del comma 9-bis dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, introdotto dall'articolo 2 della presente legge, la medesima Autorità, con le procedure stabilite con proprio regolamento ai sensi dell'articolo 51 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 177 del 2005, irroga una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore al 2 per cento e non superiore al 5 per cento del fatturato realizzato nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla notifica della contestazione effettuata.
2. Qualora la violazione sia nuovamente accertata successivamente all'irrogazione della sanzione di cui al comma 1, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni dispone, nei confronti del soggetto esercente l'emittente televisiva o del fornitore di contenuti, la sospensione dell'attività per un periodo da uno a dieci giorni
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge si procede alla scissione della società RAI-Radiotelevisione italiana Spa in tre società che assumono, rispettivamente, la denominazione di «RAI-1», «RAI-2» e «RAI-3», controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile da una società capogruppo che mantiene la denominazione di «società RAI radiotelevisione italiana Spa». A ciascuna delle società RAI-1, RAI-2 e RAI-3, indipendentemente dall'assetto societario, sono assegnate in uso le frequenze rientranti nella disponibilità della società RAI-Radiotelevisione italiana Spa che, al momento della scissione, sono da essa utilizzate per la trasmissione dei programmi contraddistinti rispettivamente dai marchi editoriali «Rai Uno», «Rai Due» e «Rai Tre».
2. La società RAI-2, il cui capitale è interamente di proprietà della società RAI-Radiotelevisione italiana Spa è dedicata esclusivamente all'erogazione del servizio pubblico generale radiotelevisivo e ad essa non si applica quanto stabilito dal comma 5 dell'articolo 45 del testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.
3. La società RAI-3, di proprietà della società RAI-Radiotelevisione italiana Spa e il cui capitale può essere acquisito dalle regioni nel limite stabilito dal comma 7 del presente articolo, eroga attività di servizio
1. Dopo il comma 3 dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, è inserito il seguente:
«3-bis. Dalla data di costituzione della società RAI-1 i ricavi del canone di abbonamento stabilito ai sensi del comma 3 sono destinati per i due terzi a finanziare i costi sostenuti dalla società concessionaria della fornitura del servizio pubblico generale radiotelevisivo di cui al citato comma 3 e per un terzo a sostenere i costi per l'attività della stessa società RAI-1 nelle more del completamento del processo di dimissione della partecipazione dello Stato nella società».
1. Dopo l'articolo 47 del testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come modificato dall'articolo 9 della presente legge, è inserito il seguente:
«Art. 47-bis. - (Contratti di servizio per la produzione e per la diffusione di programmi nell'ambito del servizio pubblico generale radiotelevisivo). - 1. Completato il processo di alienazione della società RAI-1 di cui all'articolo 47, comma 3-bis, e comunque non oltre il termine del 31 dicembre 2010 fissato per il passaggio alla tecnologia digitale, un decimo dei ricavi derivanti dal canone di abbonamento di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, e successive modificazioni, è destinato al finanziamento di programmi che garantiscono il servizio pubblico generale radiotelevisivo secondo i contratti di cui al comma 2.
2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 45, possono essere stipulati ulteriori contratti di servizio tra il
a) arricchimento del contenuto educativo della programmazione, con particolare riferimento a quella rivolta ad un pubblico in età scolare o prescolare, che tiene conto delle esigenze e della sensibilità della prima infanzia e dell'età evolutiva;
b) rafforzamento del pluralismo informativo attraverso informazione e approfondimento dei fatti e delle notizie relativi al contesto socio-economico, culturale e politico nazionale;
c) promozione dell'identità culturale nazionale ed europea.
4. L'Autorità provvede alla verifica dell'adempimento dei compiti definiti nei contratti di servizio con le modalità stabilite dai commi da 1 a 6 dell'articolo 48, procedendo, a seconda della gravità dell'inadempimento, all'irrogazione delle penali previste dal contratto o alla risoluzione del contratto medesimo.
5. Il Ministro delle comunicazioni, sentita l'Autorità e acquisito il parere della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, stabilisce con proprio decreto i criteri, le modalità di riparto nonché i meccanismi di controllo per l'impiego